CINQUE QUESITI E CINQUE RISPOSTE SUL CASO SIG. B./PROSTITUZIONE/CONCUSSIONE

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1. Ciò che è avvenuto nella vila di Arcore sono affari privati del sig. B., che in casa sua fa quello che gli pare.
Nel caso di specie, Ruby/Berlusconi, c’è un’ipotesi di reato di prostituzione minorile. Sussiste quindi l’interesse primario sia della persona, sia dello Stato, che un minorenne sempre, ovunque e comunque, possa godere di un sereno sviluppo psicofisico e non sia strumentalizzato e sfruttato da un adulto per la soddisfazione dei bisogni dell’adulto. Ciò vale per il sesso, ma anche, ad esempio, per il lavoro minorile.
Il diritto alla riservatezza nel bilanciamento degli interessi, palesemente passa in secondo piano davanti ai diritti inviolabili del minore, ancora immaturo fino ai 18 anni e per questo manipolabile a piacimento. E lo Stato deve agire a tutela della giovane Ruby, allora minorenne.

2. La competenza sarebbe della Procura di Monza.
Assolutamente no, poichè il reato di prostituzione minorile (600 bis codice penale, l’unico non commesso a Milano, ma ad Arcore) è per legge di competenza del tribunale (e quindi della procura per le indagini) del capoluogo del distretto, quindi Milano (Monza fa provincia ma non è capoluogo di distretto giudiziario).

3) Per il Presidente del Consiglio bisogna mandare gli atti al Tribunale Ministri.
Il Tribunale dei Ministri è competente solo per i reati commessi dal primo ministro  o da un ministro “nell’esercizio delle sue funzioni” (l’art. 96 della Costituzione); evidentemente ciò non è ipotizzabile per il reato di prostituzione minorile, ma nemmeno per la concussione, in quanto in essa il presidente del consiglio avrebbe (secondo l’accusa) “speso la sua qualità” per ottenere un determinato risultato di suo interesse, ma non stava esercitando le sue funzioni, essendo del tutto estraneo alla procedura di affidamento che doveva avere ben altro corso e non certo interessare la Presidenza del Consiglio.

4) È stato violato il segreto istruttorio.
Dopo la notifica dell’avviso a comparire, è caduto il segreto delle indagini ai sensi dell’art. 329 codice procedura penale: “Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. “

5) E’ vero che per la concussione è competente Monza.
No perché, anche se il dott. Ostuni, quando ha ricevuto la telefonata dal sig. B., si trovava a casa sua a Sesto San Giovanni, ciò che conta è che ha successivamente impartito disposizioni al proprio ufficio circa l’affidamento di Ruby alla con. reg. Minetti. L’induzione, quindi, non era diretta alla persona di Ostuni, ma a tutta la catena gerarchica della Questura che tratteneva la giovane, che come è noto ha sede in Milano.

CINQUE QUESITI E CINQUE RISPOSTE SUL CASO SIG. B./PROSTITUZIONE/CONCUSSIONEultima modifica: 2011-02-22T00:13:00+01:00da iskra2010
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