Video su Berlusconi che illustra il ddl prostituzione (allegato) proposto dallo stesso Governo Berlusconi, tramite il Ministro Carfagna. Che fine ha fatto quel decreto?

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a cura di Melusina

Disegno di legge recante “Misure contro la prostituzione

Relazione illustrativa
Il presente schema di disegno di legge è stato predisposto per contrastare efficacemente il fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.
E’ proprio la prostituzione di strada che, oltre a creare il maggior allarme sociale, si presta a forme di sfruttamento da parte della criminalità organizzata.
Il tema della prostituzione è da sempre assai controverso per le sue implicazioni etiche, culturali e di ordine pubblico. Le condizioni di miseria sociale e morale in cui in prevalenza si consuma il fenomeno della prostituzione impongono alle Istituzioni di intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l’ordine pubblico e la sicurezza.
A questo scopo è sentita come prioritaria esigenza, complementare rispetto alla punizione di chi esercita la prostituzione per strada o nei luoghi aperti al pubblico, colpire con identica sanzione chi, nei medesimi luoghi, si avvale della prostituzione o contratta le prestazioni delle persone che si prostituiscono così alimentando il mercato della prostituzione e le organizzazioni criminali ad esso sottese.
E’ noto come, anteriormente alla c.d. legge Merlin ( l. 20 febbraio 1958 n. 75), la prostituzione esercitata nel rispetto delle disposizioni legislative non costituisse attività illecita. Tali disposizioni imponevano l’esercizio della prostituzione in appositi locali, autorizzati e registrati, e obbligavano le prostitute a controlli sanitari periodici ed obbligatori.
Con la legge Merlin è stata abrogata la legislazione precedente mediante l’introduzione di norme dirette a tutelare la non punibilità di chi si prostituisce ed a contrastare lo sfruttamento della prostituzione attuata anche sotto la forma dell’esercizio della casa di prostituzione ed il favoreggiamento della prostituzione.
Con l’introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si mira ad eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di maggiore allarme sociale e
contemporaneamente contrastare lo sfruttamento della stessa in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale.
Resta, naturalmente, esclusa la punibilità della persona che abbia esercitato la prostituzione perché costretta mediante violenza o minaccia. Si tratta di vittime delle organizzazioni criminali o, comunque, di coloro che, approfittando della debolezza o della miseria altrui, esercitano, mediante violenza o minacce, una pressione non vincibile da parte del soggetto debole costringendolo a tenere la condotta per questo non punibile
Particolare attenzione è poi dedicata alla prostituzione minorile, purtroppo sempre più diffusa ed esercitata in special modo da persone straniere. Viene interamente riscritto l’art.600-bis del codice penale,

tenendo conto degli obblighi assunti con la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, meglio delineando la condotta dello sfruttamento della prostituzione minorile, chiarendo che l’utilità, anche se solo promessa, in cambio della quale il minore compia atti sessuali può anche essere non economica, rivedendo il regime delle circostanze ed aumentando le relative pene per l’induzione.Viene inoltre stabilito l’obbligo di rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati, al fine di realizzare il loro ricongiungimento familiare. A tale scopo, è rimessa ad un apposito regolamento la fissazione delle modalità di riconsegna alle autorità nazionali dei minori stranieri, in base ai principi di accelerazione e semplificazione delle relative procedure, garanzia dell’unità familiare del minore e osservanza di misure di protezione.

Il presente disegno di legge si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75) introduce il reato di esercizio della prostituzione ovvero invito ad avvalersi della stessa in luoghi pubblici (strade, parchi, aperta campagna, ecc.) o luoghi aperti al pubblico (ossia frequentabili da chiunque, es : locali pubblici, esercizi accessibili al pubblico) punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a tremila euro.
Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta. Se, invero, la prostituzione come tale deve considerarsi fenomeno di allarme sociale, non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la eserciti e chi se ne avvalga (il cliente).
Articolo 2, (Prostituzione minorile e rimpatrio). Comma 1. E’ prevista la sostituzione dell’attuale art. 600–bis. Viene punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro chi recluta o induce alla prostituzione minori o chi trae profitto, anche nelle forme del favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo, dalla prostituzione di minori.
Chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o qualunque tipo di utilità, anche non economica, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro.
Se il minore è di età inferiore a sedici anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà e la
circostanze attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento di pena.
Se l’autore dei fatti è minore di diciotto anni la pena è ridotta da un terzo a due terzi.
Comma 2. Tenuto conto della fortissima incidenza della nazionalità estera dei minori che si prostituiscono, sono introdotte nuove norme in materia di rimpatrio di minori stranieri non
accompagnati, presenti nel territorio dello Stato, finalizzato al ricongiungimento del minore alla propria famiglia. Con un regolamento, da emanarsi antro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, sentite le strutture governative delegate dal Presidente del Consiglio nella materia della famiglia, con il concerto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell’interno, della giustizia e per le politiche europee, sono previste procedure semplificate ed accelerate per favorire, nel suo interesse, il rimpatrio del minore nel paese d’origine, garantendo il principio dell’unità familiare e con l’assistenza necessaria ad assicurare la massima protezione del minore.
Articolo 3 (Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) Per contrastare le organizzazioni finalizzate al compimento dei reati di prostituzione minorile e di induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, è previsto un inasprimento delle pene per questo tipo di associazione a delinquere, stabilite nella reclusione da quattro a otto anni per i promotori ed organizzatori dell’associazione e da due a sei anni per i partecipanti.
Articolo 4 (Norme finanziarie e abrogazioni) La norma contiene una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica in riferimento alle procedure di rimpatrio dei minori non accompagnati previste all’art.2, comma 2.
Viene, infine, abrogato l’art. 5 della legge n. 75 del 1958 , superato dalla previsione del nuovo reato di cui all’art. 1.
Video su Berlusconi che illustra il ddl prostituzione (allegato) proposto dallo stesso Governo Berlusconi, tramite il Ministro Carfagna. Che fine ha fatto quel decreto?ultima modifica: 2011-01-24T02:30:00+01:00da iskra2010
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