Qualcosa si può fare?

 

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di Andrea

 

Domanda:

Se l’opposizione si dimettesse in massa dal Parlamento e dalle relative Commissioni parlamentari si andrebbe alle elezioni?

Napolitano potrebbe utilizzare l’articolo 88 della Costituzione?

Se la risposte sono affermative come credo perché la P1/PD non attua quest’azione politica contro la P2/PDL?

In Parlamento son tutti fratelli col grembiulino o numerari dell’Opus Dei e quindi uniti contro la Costituzione nata dalla Resistenza antifascista e contro i valori sociali in essa contenuti?

Berlusconi vuole far saltare l’articolo 41 della Costituzione che recita:

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Un articolo che vincola l’azione dei capitalisti ad un loro ruolo di utilità sociale e quindi non possono recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Proprio quello che la Fiat degli Elkann-Marchionne hanno fatto con i lavoratori di Pomigliano e di Torino.

Far degenerare il sistema democratico può servire solo a chi vuole soluzioni reazionarie.

Mussolini ed Hitler andarono al potere in una fase di profonda degenerazione politica ed istituzionale. La Lega e il suo programma reazionario rimangono le prossime carte da giocare ai masso-capitalisti.

Facciamo in fretta a costruire il Partito Comunista se vogliamo sconfiggere questo disegno.

Saluti comunisti

 

 

 

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Il Regolamento della Camera

Parte I – Organizzazione e funzionamento della Camera

Capo IX – Del numero Legale e delle Deliberazioni

 

Art. 46

 

Le deliberazioni dell’Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

La Presidenza non è obbligata a verificare se l’Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l’Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano (*) .

Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell’approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

 

(*) Comma modificato il 29 settembre 1983. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

 

 

Se nelle commissioni parlamentari le opposizioni non si presentano verrebbe a mancare il numero legale per cui non potrebbero più operare.

 

Art. 46

1. Le deliberazioni dell’Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti.

 

Se l’attività delle Commissioni è paralizzata il Presidente della Repubblica ha il potere di intervenire e di sciogliere le Camere, quindi di indire le Elezioni.

 

 

Articolo 88 della Costituzione

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

 

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

 

 

I) TITOLARITÀ DEL POTERE

 

A. – Il potere di scioglimento anticipato è un potere presidenziale

L’atto di scioglimento è un atto propriamente presidenziale

 

Il potere di scioglimento si configura come un potere non solo formalmente, ma anche

sostanzialmente, presidenziale in considerazione di quanto previsto dalla Costituzione, che vieta di procedere allo scioglimento nell’ultimo semestre del mandato del Presidente e prevede che questi proceda alla consultazione dei Presidenti delle Camere in via preliminare. Tale previsione mostra l’intenzione del Costituente di assegnare un ruolo sostanziale al Presidente della Repubblica e non ad altri organi.

Essendo il potere di scioglimento un potere esclusivamente presidenziale la controfirma ha valore di semplice autenticazione e di riscontro della regolarità formale dell’atto.

Con ciò nessun autore ha mai inteso in dottrina che tale potere sia conferito al Presidente perché questi possa realizzare una propria politica personale.

 

Barile, P., I poteri del Presidente della repubblica, in «Rivista trimestrale di diritto

pubblico», 1958, a. VIII, fasc. 2, pp. 332 e ss.;

 

Qualcosa si può fare?ultima modifica: 2011-02-12T00:56:00+01:00da iskra2010
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