Definizione di Diritto, Stato e potere

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di Angelo Ruggeri

Articolo scritto su richiesta della rivista “Indipendenza” che ci ha invitato a dare, in forma sintetica, una definizione delle forme del potere e del rapporto tra diritto e potere che era stato argomento di un nostro saggio pubblicato dalla rivista stessa.

POTERE“: forza, potenza, dominio, autorità, facoltà concreta di fare per raggiungere uno scopo e di influire sul comportamento, le opinioni, le decisioni e le azioni altrui.

La forma del potere è la forma del diritto, e chi non sa di diritto non sa di potere e di democrazia; più precisamente e meglio: il diritto è forma e articolazione del potere (e il diritto serve a spiegare il potere, dato che in sede sociologica si parla del potere), che se non è sottoposto al diritto torna ad essere, come nelle fasi storiche pre-moderne, potere “di fatto”, omnis potestas a Deo di chi, con regalità incarna il “sacro” e da cui discendono le forme di potere piramidale dello stato costituzionale e dello stato liberale. Queste sono forme di potere dall’alto e monocratico, con al vertice il re o un presidente (dello Stato o del Governo) e, a scendere, il sottoposto governo e sottoposti ad essi il Parlamento, diviso in camera alta e camera bassa o comunque e per di piùbicamerale, per spezzare l’unità della sovranità popolare, dividere e imperare.

La forma di stato, invece, ha subìto un’evoluzione, dal momento che i costituzionalisti, tradizionalmente, studiano la forma di governo stessa, per coglierne, limitatamente, la diversità tra forma di governo monarchico e forma di governo federale, forma di governo che, nell’ideologia giuridica dominante, riguarda solo i luoghi del potere centrale, quindi, essenzialmente, i rapporti tra governo e parlamento e non anche le forme di potere decentrato e locale e i rapporti con la società. Da questo possiamo affermare che sia ancor più grave l’introduzione dell’antisocialità della forma di governo presidenzialista nelle istituzioni territoriali coi sindaci, presidenti di provincia e di regione “elettivi”.

Solo che, dal ‘45 in poi, con l’entrata in campo delle masse, si è dovuto fare i conti con la forma di Stato che si pone in rapporto al territorio, cioè al sociale che prima non esisteva, e quindi alle finalità dello Stato, nel passaggio dallo Stato inteso come persona giuridica (che cerca di far valere sempre le forze conservatrici), allo Stato inteso come comunità, introdotto, in particolare, dalla nostra Costituzione. Questo è ben diverso dalla questione della diversità tra federalismo e monarchia che attiene alle forme di governo, ma riguarda il rapporto tra governati e governanti.

Quindi la forma di Stato riguarda (e ne è legata) il sociale. (Mentre, in realtà, sono tornati al federalismo, in un ritorno indietro allo “stato di diritto”, dopo essere giunti allo stato democratico: espressione che si usa, anche se ancora insufficiente, se non ulteriormente specificato, per esprimere il socialismo come concetto ed obiettivo).

Donde la critica a tutti quelli che, con le “riforme istituzionali” e il “maggioritario”, fanno riferimento esclusivo alla forma di governo ignorando la forma di stato (e specificatamente la forma di stato democratico sociale della nostra C.), e sovrapponendola ad essa, mistificandola come pura e semplice questione della forma di governo, in nome dell’ideologia della governabilità. 

Definizione di Diritto, Stato e potereultima modifica: 2012-01-14T09:02:00+01:00da iskra2010
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